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Opere strategiche e disciplina applicabile

Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2023, n. 1555

Ai sensi dell’art. 216, comma 1-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di opere strategiche l’avvenuto avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, costituisce il fatto giuridicamente rilevante a fungere da “spartiacque” tra le due discipline e idoneo a radicare l’ultrattività della disciplina del d.lgs. n. 163 del 2006, per l’approvazione dell’opera.

Anche per le opere c.d. strategiche, le variazioni fra fasi progettuali costituiscono il fisiologico sviluppo della progettazione e sono ammesse anche modifiche “significative” fra il progetto preliminare e quello definitivo, senza che ciò comporti la soluzione di continuità tra i progetti che si sono avvicendati diacronicamente; pertanto, non è necessario il riavvio dell’intero procedimento, né tali modifiche comportano l’illegittimità del provvedimento di approvazione del progetto dell’opera; le “significative modifiche” comportano solo la necessità di ripetere la VIA.

Per le infrastrutture strategiche la valutazione VAS e quella VIA sono concentrate, per ragioni di semplificazione, nella VIAS ai sensi dell’art.182 e seguenti del d.lgs n. 163 del 2006.

L’inserimento di prescrizioni in sede di approvazione del progetto definitivo è di regola legittimo, atteso che ciò che rileva non è il numero delle prescrizioni ma il fatto che dalle stesse possano evincersi gravi carenze progettuali; come accade, ad esempio, quando le prescrizioni riguardano tutte aspetti non secondari e non si limitano a dettare condizioni ambientali, ma, da un lato, impongano la ricerca e/o lo sviluppo di nuovi soluzioni progettuali, dall’altro richiedano l’effettuazione e/o l’approfondimento di studi che avrebbero dovuto invece essere presentati ex ante ai fini dell’ottenimento della VIA e non semplicemente verificati ex post in sede di ottemperanza.

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