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Quaderno Anci su “Partenariati fra enti locali ed enti del Terzo settore”

Strumento essenziale per coadiuvare Comuni e Città metropolitane per la predisposizione degli atti dei procedimenti per l’attuazione dei partenariati fra enti locali ed enti del Terzo Settore

Il partenariato sociale costituisce l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale enunciato dall’ultimo comma dell’articolo 118 della Costituzione secondo cui “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Attraverso tale forma di partenariato, infatti, che ha ad oggetto un’attività finalizzata al perseguimento di finalità sociali per la collettività territoriale di riferimento, il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale diventa lo strumento con cui promuovere in modo adeguato ed efficiente lo sviluppo dei territori e favorire gli investimenti pubblici. Tale percorso, avviato circa vent’anni fa con l’introduzione, appunto, del principio di sussidiarietà all’articolo 118 della Carta costituzionale, è proseguito più recentemente con l’emanazione dell’articolo 55 del Codice del Terzo settore, con la validazione ad esso dato dalla sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale e, infine, con le Linee Guida sul partenariato sociale emanate dal Ministro del lavoro nel 2021. In particolare, si rileva che nella richiamata sentenza della Corte, nell’analizzare il ruolo attribuito al Terzo settore, il giudice delle leggi afferma: “si è quindi voluto superare l’idea per cui solo l’azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che tali attività ben possono, invece, essere perseguite anche da una ‘autonoma iniziativa dei cittadini’”. Il Terzo settore, dunque, è “un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici, rivolti a perseguire il bene comune, a svolgere attività di interesse generale, senza perseguire finalità lucrative soggettive, sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione e a rigorosi controlli e costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale”. Nel delineare, poi, la natura della relazione tra ente pubblico e Terzo settore indicata dall’art. 55, la Corte afferma: “Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la ‘co-programmazione’, la ‘coprogettazione’ e il ‘partenariato’ (che può condurre anche a forme di ‘accreditamento’) si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico. Il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”. Pertanto, il criterio di riferimento per il sistema di relazioni tra i soggetti pubblici e gli enti del Terzo settore diventa quello della collaborazione e non quello della concorrenza essendo la co-programmazione e la co-progettazione istituti profondamente diversi dall’affidamento di un servizio ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Attraverso, dunque, il ricorso al partenariato sociale sono state ampliate le possibilità di nuove forme di coinvolgimento e partecipazione, rivolte quindi non più solo ai rapporti tra enti pubblici e privati, ma anche diretti a cittadini ed enti pubblici, in un’ottica, appunto, di sussidiarietà orizzontale e partecipazione attiva dei cittadini.  In tal senso, come affermato dalla Corte costituzionale, attraverso il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, le funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale svolte dagli enti locali diventano funzioni di co-programmazione e co-progettazione. Pertanto, i Comuni e le Città metropolitane possono utilizzare il partenariato sociale per la gestione di attività sociali e dei beni culturali o, nel contesto attuale, per la gestione delle misure del PNRR, modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà. Accanto al partenariato sociale, sussiste, poi, una forma di partenariato che potremmo definire “speciale”, contenuta nell’articolo 151 del Codice dei contratti, che disciplina le sponsorizzazioni e le forme speciali di partenariato. In particolare, il comma 3 del citato articolo 151, introduce una modalità di cooperazione pubblicoprivato che gli enti territoriali possono attivare per la cura del patrimonio culturale.  Tale forma speciale di partenariato, rivolta al miglioramento della fruizione culturale e alla promozione della ricerca scientifica attraverso il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, può avvenire con procedure semplificate per l’individuazione del partner privato. Il presente Quaderno operativo, dunque, – in continuità con quelli già pubblicati dall’Associazione – si propone di offrire un contributo a Comuni e Città metropolitane per la predisposizione degli atti dei procedimenti per l’attuazione dei partenariati fra enti locali ed enti del Terzo Settore, alla luce sia della disciplina di settore sia della disciplina speciale prevista in materia di PNRR. 

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